Art. 3.
(Modifica all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli comunali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 80 membri nei comuni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti;

          b) da 70 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          c) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 750.000 abitanti;

          d) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          e) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          f) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

          g) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti;

          h) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti;

 

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          i) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

          l) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

          m) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          n) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

          o) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

          p) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          q) da 8 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

          r) da 6 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

          s) da 4 membri negli altri comuni».